Descrizione
Regolamento del baratto amministrativo.
L’art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all’ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell’opportunità del “baratto amministrativo”.