Descrizione
Regolamento sull'affidamento familiare dei minori.
L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.
L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006