Descrizione
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari:
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, possono inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
Per informazioni e presentazione domanda rivolgersi all'ufficio elettorale.