Descrizione
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha reso noto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09.02.2026, la variazione dell’indice ISTAT pari allo 1,4 %, l’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico, da applicarsi, per l’anno 2026 alla prestazione in oggetto. L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della L. n. 448/98 ed oggi è disciplinato dal D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs.151/2001.
Vista la Circolare n. 16 del 11.02.2026 dell’INPS con la quale vengono comunicate per l’anno 2026 l’importo relativo all’assegno di Maternità concesso dai Comuni, nella misura intera pari, ad €. 413,10, per 5 mensilità per complessivi €. 2.065,50, il limite di reddito è pari ad €. 20.668,26, per le istanze relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026.
L’Istanza deve essere presentata dalla madre presso il proprio Comune di residenza, in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'avviso: